Modalità e tempi per le pratiche relative al cambio di indirizzo da rivolgere all'Ufficio Anagrafe comunale.
Con l'art. 5 del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 9 Maggio 2012, sono variate le modalità e i tempi per le pratiche relative al cambio di indirizzo da rivolgere all'Ufficio Anagrafe comunale.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
Il cittadino può presentare domanda di dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune, dall'estero, da iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con provenienza dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, iscrizione per altro motivo o dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero, con le seguenti modalità:
1 - presentandosi presso la sede dell’Ufficio Anagrafe in via G.Garibaldi SAN GIORGIO n. 62 per la compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni;
2 - con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di TERRE ROVERESCHE - Ufficio Anagrafe - Piazzale Della Ripa 1 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU);
3 - per fax al n. 0721970289;
4 - in via telematica tramite PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it oppure tramite E-mail: comune.terreroveresche@provincia.ps.it
Se il trasferimento riguarda un minore con uno solo dei due genitori, va presentata la "Dichiarazione di assenso dimora minore" resa dall'altro genitore con allegata copia del documento di identità oppure dichiarazione del genitore richiedente con indicazione dell’indirizzo dell’altro genitore.
Per quanto riguarda l'invio in forma telematica la stessa è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b - che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi,o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Sono previste sanzioni e l'obbligo di denuncia alle autorità competenti per le dichiarazioni che risultano false ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Si invita a leggere attentamente le istruzioni per la compilazione della domanda e firmare secondo le modalità indicate nella pratica.
Attenzione
Il D.L. 28.03.2014, n. 47 “Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", pubblicato sulla G.U. in data 28.03.2014 ed entrato in vigore il 29.03.2014, all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva", dispone: “ Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, dovrà:
Gli identificativi catastali si possono reperire sull’atto di compravendita, sui contratti di locazione e di attivazione delle utenze, sulle visure catastali.
Casi particolari
Se all'indirizzo presso cui si effettua il trasferimento di residenza è già residente altra persona, va presentata la "Dichiarazione assenso occupante alloggio" resa dalla stessa con allegata copia del documento di identità.
In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Vincoli affettivi: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Pertanto in occasione della dichiarazione di residenza gli interessati, quando legati da vincoli affettivi, devono rendere apposita dichiarazione per costituire una unica famiglia anagrafica (art. 4 d.P.R. 30/05/1989 n. 223).
Convivenze di Fatto: Con legge 20 maggio 2016 n. 76 è stata prevista la possibilità per le coppie maggiorenni coabitanti ed unite stabilmente da legami affettivi e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (anche con persone terze), di costituire una “convivenza di fatto” rendendo una specifica dichiarazione in tal senso all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.
La nuova normativa, che si applica sia alle coppie eterosessuali che omosessuali, elenca gli effetti giuridici che scaturiscono dalla "reciproca assistenza morale e materiale" tra i conviventi riconoscendo reciproche tutele.
Inoltre, una volta costituita la convivenza di fatto, gli stessi POSSONO (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PUO' ESSERE TRASMESSA, ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF (NON SI ACCETTANO ALTRI TIPI DI FORMATO), ANCHE TRAMITE E-MAIL ALLE SEGUENTI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALI DEL COMUNE:
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Demografici al n. 072197424 Int. 1 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:15 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:15.
N.B. LEGGERE ATTENTAMENTE L'INFORMATIVA SUL CAMBIO DI RESIDENZA
Ultimo aggiornamento
Giovedi 17 Ottobre 2024