Pubblicazioni di matrimonio

Data di pubblicazione:
01 Febbraio 2021
Pubblicazioni di matrimonio

Dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni di matrimonio vengono effettuate esclusivamente all'Albo pretorio on line dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dalla circolare del Ministero dell’interno 15 dicembre 2009, n. 29.

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Per sposarsi, sia con rito civile che con rito concordatario, occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi (i futuri sposi), indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio. Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo nota a chiunque la volontà dei futuri sposi e permettendo ai terzi legittimati di opporsi.

La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro del culto. La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.

In casi eccezionali e debitamente motivati può altresì presentare la richiesta:

  • uno solo dei nubendi, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni, redatta su carta semplice e firmata dal nubendo assente, nonché copia del documento di identità del nubendo assente;
  • una terza persona, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni, redatta su carta semplice e firmata da entrambi i nubendi, nonché le copie dei documenti di identità dei nubendi assenti.

L’Ufficio di stato civile provvede poi a richiedere ai Comuni di residenza e di nascita dei nubendi le relative certificazioni al fine di verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione di matrimonio. Completata l’acquisizione della documentazione necessaria, l’Ufficiale di Stato Civile provvede alla pubblicazione all’albo pretorio sul sito internet istituzionale del Comune; provvede inoltre a richiederne l’esposizione presso l’eventuale altro Comune di residenza di uno dei due nubendi.

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi; seguono poi 3 giorni liberi per eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà quindi essere celebrato, in qualsiasi Comune italiano, non oltre 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia.

Documenti da presentare:

Ciascun nubendo deve presentarsi all’Ufficio di Stato civile munito di un valido documento di identità, nonché con una marca da bollo da € 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Terre Roveresche, oppure con due marche da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente in un altro Comune italiano (se entrambi i nubendi sono cittadini stranieri non residenti in Italia, non è previsto il pagamento di alcuna imposta di bollo).

Validità

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.

Documenti da presentare in casi particolari

Alcuni documenti non sono acquisibili dall’Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati:

  • Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco;
  • Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova);
  • Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • Nubendi parenti o affini: dispensa dall’impedimento di cui all´art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all´art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall’impedimento di cui all´art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • Nubendi residenti all’estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) le pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all’indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all’estero (iscritto all’AIRE) e l’altro è residente a Cesate, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. È comunque suggeritile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio;
  • Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante.

Documenti da presentare per i cittadini stranieri

Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti:

  • Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità;
  • Nullaosta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell’Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura.

Con riferimento ai requisiti che la documentazione straniera deve possedere per avere validità in Italia (es. necessità di legalizzazione, traduzione, apposizione di Apostille, ecc.).

Il nullaosta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge). Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia. Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all’anagrafe del Comune di residenza.

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.

Tempi di rilascio:

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.

Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o acattolico, l’Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l’autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto.

Si ricorda che il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni, a meno che gli sposi non decidano per la separazione dei beni dichiarandoli al momento del matrimonio sia civile che religioso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 3.11.2000 N. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”
Codice Civile, articoli 84 e seguenti
Legge n. 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza”

Ultimo aggiornamento

Venerdi 09 Dicembre 2022