Separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
a) Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio),
b) Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
c) Residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (SEI mesi o, in caso di separazione giudiziale, DODICI mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi - Legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015).
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
Riferimenti normativi:
- D.L. 132/2014, conv. nella Legge 162/2014