I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica.
Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- a) l’impedimento fisico è evidente;
- b) sulla tessera elettorale è apposto il timbro con la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”;
- c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. 68 All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre 69 all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;
- d) l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Territoriale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico viene allegato al verbale delle operazioni di seggio da parte del presidente;