Nuove norme per il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile in vigore dal 01/01/2012 ai sensi della legge 12/11/2011 n. 183.
Dal 01/01/2012 con la modifica all’art. 40 del DPR 445/2000, la norma stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite in vigore dal 01.01.2012, questo Comune, a partire da tale data, rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” come disposto dal comma 2 dell’articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011.
Il rilascio dei certificati dell’anagrafe per uso privato (residenza, stato di famiglia, ecc.) è soggetto in ogni caso al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A) al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 ed € 0,52 per ciascun documento.
Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, notai, poste italiane, assicurazioni, datori di lavoro, agenzie d’affari ecc. (art. 2, D.P.R.45/2000), sempreché le medesime istituzioni private intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000): non si paga nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autentica della firma.
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