Autocertificazioni - Dichiarazioni - Certificati - Autentiche

Data di pubblicazione:
06 Dicembre 2018
Autocertificazioni - Dichiarazioni - Certificati - Autentiche

D.L. SEMPLIFICAZIONI: ANCHE I PRIVATI DEVONO ACCETTARE LE AUTOCERTIFICAZIONI

A partire dal 15 settembre 2020 i privati sono tenuti ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.

In data 15 settembre 2020 infatti è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Mentre prima dell’entrata in vigore del decreto le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

La modifica normativa ha un impatto importante nei rapporti tra i cittadini ed i privati, in quanto viene sancito l’obbligo normativo anche per i privati (es. banche, assicurazioni etc…) ad accettare le autocertificazioni, essendo stata soppressa l’espressione “possono”; in precedenza l’obbligo era previsto solo per le pubbliche amministrazioni.


Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

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Nuove norme per il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile in vigore dal 01/01/2012 ai sensi della legge 12/11/2011 n. 183.

Dal 01/01/2012 con la modifica all’art. 40 del DPR 445/2000, la norma stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite in vigore dal 01.01.2012, questo Comune, a partire da tale data, rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” come disposto dal comma 2 dell’articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011.
 
Il rilascio dei certificati dell’anagrafe per uso privato (residenza, stato di famiglia, ecc.) è soggetto in ogni caso al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A) al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 ed € 0,52 per ciascun documento.

Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, notai, poste italiane, assicurazioni, datori di lavoro, agenzie d’affari ecc. (art. 2, D.P.R.45/2000), sempreché le medesime istituzioni private intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000): non si paga nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autentica della firma.

CONFERME ANAGRAFICHE: le notizie anagrafiche possono essere fornite soltanto in forma di certificato come indicato dall'art. 33 del D.P.R. 223/1989. Studi legali possono ottenere certificazioni in totale esenzione da bollo per via telematica uso notifica atti giudiziari inoltrando richiesta alla pec comunale comune.terreroveresche@pecitaly.it
 
REQUISITI DEL RICHIEDENTE: Chiunque può richiedere, previa identificazione effettuata presentando un  documento di riconoscimento in corso di validità, un certificato in cui risulti la situazione  attuale.
I certificati storici ed estratti di stato civile possono essere richiesti solo dall’interessato o  da  titolare di un interesse giuridicamente rilevante dimostrato.
E’ necessario conoscere i dati anagrafici dell’intestatario e la data alla quale si deve riferire la certificazione da richiedere.
 
COSTI: I certificati sono rilasciati in bollo (D.P.R. 642/72) fatta eccezione per i casi in cui la normativa prevede espressamente l’esenzione dal bollo, pena l'evasione dell’imposta di bollo stessa. Coloro che si recano allo sportello per ottenere il rilascio di certificati anagrafici dovranno portare con se n. 1 marca da bollo da € 16,00 ed € 0,52 per diritti di segreteria.
 
ESENZIONE DA BOLLO: Nei seguenti casi di esenzione il diritto di segreteria è ridotto ad € 0,26.

I certificati (sia rilasciati allo sportello anagrafico che emessi on line) sono in bollo tranne nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente (D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972; Art. 19 lg. 74/1987; Art. 82 lg. 184/1983, art. 18 comma 1 DPR 115/2002).

I casi di esenzione riguardano certificati/estratti richiesti per i seguenti usi:

  • Adozione, affido, tutela minori - Art. 13 Tabella All. B) DPR 642/1972 e art. 82 L 184/1983
  • CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) nominato dal Tribunale o dal PM; Curatore fallimentare - Art. 16 Tabella All. B) DPR 642/1972
  • Estratti o certificati di stato civile (nascita, decesso, matrimonio) - Art. 7 L 29/12/1990 n. 405
  • Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. Certificati da produrre nel procedimento. - Art. 13 Tabella All. B) DPR 642/1972 e Circolare Min. Giust. Prot. M-DG Dag14803.U del 5/2/2007
  • Organizzazioni non lucrative (ONLUS) se richiesto da persona avente rappresentanza legale e/o potere di rappresentanza  - Art.27-bis Tabella All.B) DPR642/1972
  • Pensione estera - richiesti da Enti previdenziali esteri - Art. 9 Tabella All. B) DPR 642/1972
  • Processuale - Notifica atti giudiziari richiesti da Avvocati (o persona delegata dagli stessi) da produrre nel procedimento - Art. 18 DPR 115 del 30/05/2002, Circolare Ag. Entrate n.70/E del 14/08/2002 e Risoluzione n.24/E del 18/04/2016
  • Scambio di atti e documenti fra Pubbliche Amministrazioni - Art. 16 Tabella All. B) DPR 642/197/A
  • Separazione / Divorzio - Art. 19 L 74/1987
  • Società sportive (se richiesto allo sportello è obbligatorio esibire la richiesta dell'Associazione / Federazione sportiva - Art. 8 - bis Tabella All. B) DPR 642/1972
  • Variazione toponomastica stradale e numerazione civica - Art. 16 co. 8 L. 537/1993

 
AUTENTICHE DI FIRMA
La firma deve essere sempre apposta davanti al funzionario comunale. L’autentica di firma su accordi tra privati non può essere autenticata in comune. Fanno eccezione autentiche di firma su passaggi di proprietà di veicoli che vengono fatte unicamente su certificati di proprietà originali già compilati con i dati dell’acquirente. Tutte le autentiche di firma evadono imposta di bollo pertanto è necessario presentarsi con marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per diritti di segreteria.
 
AUTENTICHE DI COPIA
L’autentica di copia è un’attestazione di CONFORMITA’ AD UN ORIGINALE che può essere effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento.
L’autentica può inoltre essere apposta da notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente comunale incaricato dal Sindaco. Nel caso in cui il cittadino debba presentare copia autentica di un documento ad Amministrazioni Pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l’autentica della copia può essere effettuata dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale.
L’Art. 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede la possibilità di sostituire l’autentica di copia con la dichiarazione di conformità all'originale , effettuata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In particolare è possibile attestare che è conforme all’originale:
-  la copia di un atto o documento rilasciato o consegnato da un’Amministrazione Pubblica;
-  la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di un servizio;
-  la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati.
 
Per l’autentica di copia l’interessato deve presentarsi all’Ufficio Servizi Demografici  davanti al dipendente comunale incaricato, munito di:
- Originale del documento o dell'atto di cui se ne chiede copia autentica
- Fotocopia dell'originale da autenticare
- Documento di identità di chi esibisce l'originale ai fini dell'autentica
 
Per quanto riguarda invece la dichiarazione sostitutiva di atto di conformità che attesta la conformità all’originale di una copia, deve essere sottoscritta dall’interessato davanti al dipendente addetto o presentata, con la fotocopia del documento di identità valido di chi ha firmato la dichiarazione stessa, direttamente all’ente che ne ha fatto richiesta.
L’autenticazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia autentica, NON COMPORTA NESSUN COSTO PER L’UTENTE. L’autenticazione della copia è, invece, soggetta all’IMPOSTA DI BOLLO di Euro 16,00 a meno che non venga richiesta per un uso di esenzione, in tal caso è necessario indicare l’Articolo di legge di esenzione dall’imposta di bollo.

Allegati

Residenza.docx
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Ultimo aggiornamento

Giovedi 09 Settembre 2021