Descrizione
La convivenza di fatto si istituisce fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone
CHI PUÒ ISTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto si istituisce fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.
I requisiti necessari sono:
- essere liberi di stato, non avere vincoli di parentela o adozione;
- avere la residenza nella stessa abitazione e costituire un unico stato di famiglia.
COME RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO
La richiesta avviene tramite la consegna al Comune di residenza del modulo di dichiarazione allegato sottoscritto da entrambe le parti, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità.
QUALI DIRITTI DA ISTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO
La legge 20 maggio 2016, n. 76 che dispone la disciplina delle convivenze di fatto, prevede, all’art. 1 (commi da 38 a 49), il riconoscimento di alcuni diritti ai conviventi di fatto:
- Diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi;
- Diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
- Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, per le modalità di trattamento del corpo e per le celebrazioni funerarie;
- In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
- Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
- Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione, curatela ed amministrazione di sostegno;
- Possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente di fatto;
- Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi;
- Diritto agli alimenti per il convivente in stato di bisogno, in caso di cessazione della convivenza di fatto;
- Estensione del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito in caso di morte del convivente di fatto a favore del convivente di fatto superstite.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza in forma scritta, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC.
COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione può essere presentata:
INFORMAZIONI UTILI
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà, entro due giorni successivi la ricezione, a registrare la convivenza di fatto con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Dal momento della registrazione si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto. L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, l'Ufficio Anagrafe non avrà effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Allegati: